TAR : VIA LE DEROGHE ECOPASS IL COMUNE INDIRIZZI I CITTADINI A CONDOTTE ECOCOMPATIBILI!
La sentenza del TAR rappresenta un importantissimo precedente di richiamo alle Amministrazioni Pubbliche affinché:
- definiscano le misure antinquinamento in modo coerente rispetto ai dati scientifici,
- soppesando tutti gli effetti combinati degli inquinanti e dei loro fattori di produzione,
- tenendo altresì conto delle ricadute di mercato che esse inducono.
Insomma, se le cose si fanno (e si possono fare), che si facciano bene!
Maggio 2010: 1-0 per Genitori Antismog, WWF e Italia Nostra!
A maggio il Comune aveva revocato la deroga da Ecopass per Euro 4 diesel senza FAP per evitare un provvedimento sfavorevole da parte dei giudici del TAR Lombardia, davanti al quale pendeva il nostro ricorso. Rimaneva l’impugnazione riguardante i filtri antiparticolato post–vendita che, installati su veicoli già in circolazione, garantivano automaticamente l’esenzione da Ecopass, nonostante l’efficacia degli stessi sia molto diversa e non incida o quasi sugli inquinanti distinti dal particolato.
Luglio 2010: 2-0 per tutti noi!
Con sentenza 2995/2010 del 15 luglio 2010 il TAR ha respinto tutte le eccezioni del Comune di Milano ed ha annullato la delibera sui filtri argomentando che “non risulta congruamente motivata”, in quanto “non tutti i filtri garantiscono lo stesso livello di abbattimento dell’inquinamento da particolato ed anche la stessa tipologia di filtro garantisce riduzioni differenti a seconda della classe Euro del veicolo sulla quale è installata”.
Aggiunge il TAR che i filtri, diversamente da come invece avviene con il sistema di classificazione dei veicoli (Euro 1, 2, ecc.), “garantiscono l’abbattimento solo dell’inquinamento da particolato”, sicché “l’esenzione generalizzata dal pagamento della tariffa Ecopass per tutti i veicoli che hanno installato un qualsivoglia filtro antiparticolato determina (…) una irragionevole equiparazione (…) in aperta contraddizione con i principi di proporzionalità e del “chi inquina paga”, che impongono di addossare gli eventuali costi del sistema in modo proporzionale all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita sull’ambiente complessivo”.
Il TAR ha poi sottolineato “che anche ove si trattasse di un numero limitato di veicoli (…), l’eventuale abbattimento dell’inquinamento prodotto dagli stessi, pure se in misura ridotta, contribuirebbe al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente. Essendo l’inquinamento, anche quello atmosferico, provocato da una serie convergente di fattori, l’eliminazione di uno di questi, oltre a ridurre in valore assoluto lo stesso, potrebbe anche incidere in misura più ampia, agendo sulla parte di inquinamento determinato da una combinazione di più elementi (come lo smog), con la conseguenza di garantire un beneficio maggiore rispetto a quello riferibile alla sua incidenza diretta e al suo valore assoluto.”
Infine, “il perseguimento di obiettivi in materia di politica ambientale è legato anche all’adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, che debbono essere indirizzati dalle politiche pubbliche verso condotte ecocompatibili“. L’esenzione dalla tariffa Ecopass “legata alla sola installazione del filtro antiparticolato, indipendentemente dal suo impatto sull’ambiente, potrebbe indurre” ad una corsa all’installazione dei filtri “con un aumento progressivo e consistente, in un futuro più o meno prossimo, del numero di veicoli appartenenti a questa categoria e conseguentemente del loro eventuale impatto inquinante sul sistema complessivo”.